Condizioni generali di fornitura e pagamento di Hoya Lens Switzerland AG
- 1. Validità delle condizioni
- Per tutte le offerte e i contratti stipulati con Hoya Lens Switzerland (di seguito «Venditore») si applicano le condizioni seguenti, salvo diversamente concordato per iscritto. Le condizioni generali di contratto del partner contraente non hanno validità e vengono con le presenti respinte.
- Tutte le dichiarazioni di intenti e gli accordi tra il Venditore e l’Acquirente ai fini dell'esecuzione del presente contratto devono essere documentati per iscritto, anche per la revoca della presente clausola relativa alla forma scritta, a meno che queste condizioni non stabiliscano diversamente.
- 2. Offerta e stipula del contratto
- Le offerte del Venditore sono libere e non vincolanti, a meno che questi abbia indicato per iscritto l’offerta come vincolante. Nel caso di un’offerta vincolante, il Venditore è vincolato alla stessa per sette giorni lavorativi, salvo diversamente concordato per iscritto. Le offerte possono essere effettuate telefonicamente, per iscritto o tramite teletrasmissione dei dati.
- Gli ordini dell’Acquirente possono essere effettuati telefonicamente, per iscritto o tramite teletrasmissione dei dati. Con l’ordine l’Acquirente invia una richiesta di acquisto, alla quale è vincolato per sette giorni lavorativi dopo la ricezione da parte del Venditore.
- Il contratto entra in essere con la conferma dell’ordine o con la consegna della merce da parte del Venditore.
- 3. Prezzi e condizioni di pagamento
- Sono vincolanti i prezzi riportati nel listino del Venditore prevalente al momento dell’ordine, ai quali va aggiunta l’IVA prevista per legge. Forniture e servizi aggiuntivi sono calcolati a parte e vengono pertanto espressamente riservati. Tutti i prezzi si intendono escluse le spese di trasporto.
- Le fatture del Venditore vanno pagate senza deduzioni entro 30 giorni dalla data della fattura. Accordi divergenti valgono come condizioni speciali e devono essere sempre presi per iscritto. Un pagamento viene considerato eseguito quando il Venditore può disporre dell’importo dovuto. Cambiali e assegni valgono come pagamento solo al momento della riscossione.
- Se il Venditore viene a conoscenza di fatti che mettono in dubbio la solvibilità dell’Acquirente, in particolare se questo non onora un assegno o sospende i suoi pagamenti, così come se il Venditore viene a conoscenza di altre circostanze che mettono in dubbio la solvibilità dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato a richiedere il pagamento completo del debito residuo anche se ha accettato assegni. Il Venditore in questo caso è autorizzato anche a richiedere pagamenti anticipati o prestazioni di garanzia.
- L’Acquirente non è autorizzato a compensare il prezzo d’acquisto con eventuali crediti nei confronti del Venditore, a meno che quest’ultimo non vi abbia acconsentito per iscritto. Sono esclusi diritti di ritenzione da parte dell’Acquirente.
- In caso di ritardo nel pagamento, l’Acquirente è tenuto a versare un interesse di mora del 5%. Se l’Acquirente è in ritardo con un pagamento o se dopo la stipula del contratto vengono rese note fattispecie che mettono seriamente in dubbio la sua solvibilità, tutti i crediti ancora pendenti, inclusi quelli per i quali sono state emesse delle cambiali, diventano immediatamente esigibili. In questo caso, le consegne in sospeso verranno effettuate solo dietro pagamento anticipato o adeguate garanzie.
- 4. Passaggio degli utili e dei rischi
- Il rischio passa all’Acquirente non appena la spedizione è stata consegnata alla persona che si occupa del trasporto o ha lasciato il magazzino del Venditore ai fini dell’invio. Il Venditore declina qualsiasi responsabilità per i danni insorti durante il trasporto.
- Se la spedizione viene ritardata su richiesta oppure ordine dell’Acquirente, il rischio passa a quest’ultimo al momento della comunicazione che la merce è pronta per la spedizione.
- 5. Fornitura
- I termini o le scadenze di consegna che devono essere concordati in modo vincolante necessitano della forma scritta.
- Il Venditore non risponde di ritardi di consegna e prestazione dovuti a cause di forza maggiore e a eventi che rendono temporaneamente più difficile o impossibile per il Venditore la consegna, tra questi rientrano in particolare scioperi, serrate, disposizioni o interventi delle autorità, eventi imprevisti, come ad esempio anomalie operative, ecc., indipendentemente dal fatto che si verifichino nell'azienda del Venditore o presso un fornitore, anche in caso di consegne e tempistiche concordate in modo vincolante. Essi autorizzano il Venditore a posticipare la consegna o la prestazione per la durata dell’impedimento, più un tempo di avviamento adeguato. Se il proseguimento del rapporto contrattuale è inaccettabile per l’Acquirente, quest’ultimo può recedere in toto o in parte dal contratto per la parte non ancora soddisfatta. Se la consegna per il Venditore diventa successivamente impossibile o inaccettabile, questo è parimenti autorizzato a recedere in toto o in parte dal contratto senza alcun risarcimento.
- Il Venditore sarà in ritardo nell’adempimento, dopo sollecito scritto, non prima di dieci giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine dell’Acquirente presso il Venditore, se non è stato concordato un termine di consegna successivo.
- Se il Venditore è responsabile dell’inosservanza del termine o della scadenza concordata in modo vincolante o se è in ritardo nell’adempimento, l’Acquirente ha diritto a un risarcimento per il ritardo pari allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, nel complesso tuttavia al massimo fino al 5% del valore della fattura delle forniture e prestazioni interessate dal ritardo. Sono escluse eventuali rivendicazioni ulteriori, a meno che il ritardo sia da ricondurre almeno a colpa grave o dolo del Venditore.
- Il Venditore è autorizzato a consegne parziali e prestazioni parziali solo se la consegna parziale è utilizzabile per l’Acquirente nell’ambito della finalità contrattuale, se la consegna della merce ordinata restante è garantita e se l’Acquirente non deve sostenere un costo aggiuntivo considerevole o altri costi, a meno che il Venditore si dichiari disposto ad assumersi questi costi.
- Il rispetto degli obblighi di fornitura e prestazione del Venditore presuppone il rispetto tempestivo e conforme degli obblighi dell’Acquirente concordati. Se l’Acquirente non ha eseguito i pagamenti e fornito le eventuali garanzie previsti alla stipula del contratto o prima della consegna, il Venditore è autorizzato a non effettuare la consegna. Lo stesso vale se l’Acquirente è in ritardo con i pagamenti o eventuali garanzie da altri contratti.
- Se l’Acquirente è in ritardo nell’accettazione, il rischio dell’eventuale deterioramento o dell’eventuale perimento della merce passa all’Acquirente.
- 6. Garanzia
- 6.1 Principio
- Le disposizioni seguenti in questo punto sulla garanzia valgono per tutte le merci del Venditore. Restano invariati i regolamenti divergenti per specifiche merci del Venditore ai punti 6.2 e 6.3.
- Il Venditore garantisce che la merce venduta sia priva di vizi di materiale o produzione al momento del passaggio del rischio e presenti tutte le caratteristiche garantite dal contratto. Qualsiasi altra garanzia è esclusa.
- Il termine di garanzia per tutte le merci è di 1 anno dalla data della bolla di consegna. L’Acquirente deve ispezionare la merce immediatamente dopo la ricezione per verificare eventuali vizi e la qualità. I vizi palesi devono essere segnalati per iscritto al Venditore entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della merce. I vizi che si manifestano solo in seguito e non riconoscibili al momento dell’accettazione vanno comunicati per iscritto al Venditore entro 3 giorni lavorativi dalla loro identificazione.
- Il Venditore è autorizzato, a propria discrezione, a riparare la merce difettosa o a effettuare una consegna sostitutiva. Se il Venditore non può effettuare la riparazione o la consegna sostitutiva entro un termine ritenuto adeguato dall’Acquirente, l’Acquirente è autorizzato a richiedere un’azione redibitoria o una riduzione. La gestione della garanzia avviene tramite l’ottico in qualità di Acquirente o un altro ottico su contratto Hoya e non tramite il cliente finale.
- Il passaggio del rischio è determinante per la sussistenza di un vizio materiale. In particolare, non viene fornita pertanto alcuna garanzia per danni che insorgono per la merce dopo il passaggio del rischio, in seguito a un trattamento non corretto o negligente (ad esempio, mancata osservanza di indicazioni di rettifica, sollecitazione meccanica e termica inadeguata, umettamento con liquidi corrosivi, ecc.), modifiche effettuate in modo non conforme o lavori di manutenzione da parte dell’Acquirente o di terzi coinvolti senza autorizzazione. Parimenti viene esclusa una garanzia per fenomeni di normale usura, vizi dovuti a una manutenzione carente, mancata osservanza delle istruzioni per l’uso, sovraccarico, test, uso di materiali non idonei o per altri motivi analoghi.
- Il Venditore declina qualsiasi responsabilità per l’idoneità della merce per una specifica finalità d’uso, se la possibilità d’uso concreta non emerge da istruzioni scritte allegate alla merce o se l’idoneità per una specifica finalità d’uso non è stata confermata espressamente per iscritto. L’Acquirente in ogni caso è tenuto personalmente a verificare a priori in dettaglio l’idoneità della merce per lo scopo d’uso previsto.
- Il Venditore risponde nei confronti dell’Acquirente per danni che sono insorti in correlazione ai vizi, se quest’ultimo può dimostrare al Venditore dolo o colpa grave. La responsabilità per danni conseguenti ai vizi, in particolare per violazione di obblighi contrattuali secondari, per errori di consulenza, per azioni non ammesse, per violazioni colpose dell’obbligo di riparazione o consegna successiva o per interruzione dell’attività e mancato guadagno, è esclusa nei termini consentiti dalla legge.
- 6.2 Garanzia per le lenti progressive
- 6.2 Garanzia per le lenti progressive
- Il Venditore garantisce in caso di una intollerabilità per tutte le lenti progressive. Una intollerabilità delle lenti progressive si verifica se il cervello non riesce ad adattarsi alle modifiche del campo visivo. In concreto, se non è possibile abituarsi alle lenti progressive nonostante l’uso quotidiano degli occhiali, anche dopo una fase di adattamento di 3 a 4 settimane. A seconda della qualità e della scelta del design, fenomeni ottici come distorsioni (immagini sfocate/non nitide) possono influenzare il tempo di adattamento. In caso di intollerabilità delle lenti progressive, la visione con le lenti progressive viene percepita come stressante. Può causare cefalee tensive, dolori cervicali o sensazione di capogiro. La visione con le lenti progressive deve essere esercitata. Inoltre, un corretto adeguamento e istruzione da parte del personale competente (ottico) è essenziale.
- Se dovesse emergere una intollerabilità delle lenti progressive, il relativo termine di garanzia è di 6 mesi dalla data della bolla di consegna. L’intollerabilità delle lenti progressive può essere rivendicata in qualsiasi momento per iscritto nel periodo di garanzia menzionato. Qualsiasi altra garanzia per le lenti progressive è esclusa.
- Il Venditore è autorizzato a propria discrezione a correggere le lenti progressive intollerabili o a effettuare una consegna sostitutiva. Se il Venditore non può effettuare la riparazione o la consegna sostitutiva entro un termine ritenuto adeguato dall’Acquirente, l’Acquirente è autorizzato a richiedere un’azione redibitoria o una riduzione. Una eventuale consegna sostitutiva delle lenti progressive avviene con la stessa gradazione e senza conguaglio (senza modifica di DP/altezza). Qualora come lente sostitutiva fosse scelto un prodotto di valore superiore, il Venditore è autorizzato ad addebitare il sovrapprezzo secondo il listino prezzi in vigore. La gestione della garanzia avviene tramite l’ottico in qualità di Acquirente o un altro ottico su contratto Hoya e non tramite il cliente finale.
- Per il resto valgono le condizioni ai sensi del punto 6.1, punti 5 – 7 di cui sopra.
- 6.3 Garanzia per trattamenti di marca e trattamenti dei prodotti SunnyLine
- 6.3 Garanzia per trattamenti di marca e trattamenti dei prodotti SunnyLine
- Il Venditore garantisce che i trattamenti di marca e i trattamenti dei prodotti SunnyLine non si rimuovono in parte o in toto.
- Se i trattamenti dovessero rimuoversi in parte o in toto, il termine di garanzia correlato per i trattamenti di marca è di 3 anni dalla data della bolla di consegna e per i trattamenti dei prodotti SunnyLine di 2 anni dalla data della bolla di consegna. I vizi in correlazione al trattamento possono essere rivendicati in qualsiasi momento per iscritto nel periodo di garanzia menzionato. Qualsiasi altra garanzia per i trattamenti è esclusa.
- Il Venditore è autorizzato, a propria discrezione, a correggere i trattamenti o a effettuare una consegna sostitutiva. Se il Venditore non può effettuare la riparazione o la consegna sostitutiva entro un termine ritenuto adeguato dall’Acquirente, l’Acquirente è autorizzato a richiedere un’azione redibitoria o una riduzione. La gestione della garanzia avviene tramite l’ottico in qualità di Acquirente o un altro ottico su contratto Hoya e non tramite il cliente finale.
- Per il resto valgono le condizioni ai sensi del punto 6.1, punti 5 – 7 di cui sopra.
- 7. Responsabilità
- È esclusa la responsabilità per eventuali altre violazioni degli obblighi del Venditore, se consentito per legge. Se non è ammessa un’esclusione di responsabilità, la responsabilità viene limitata a dolo e colpa grave.
- In nessun caso l’Acquirente è autorizzato a richiedere al Venditore un risarcimento in seguito a danni conseguenti dovuti alla perdita di produzione, uso, ordine o guadagno e altri danni conseguenti diretti o indiretti.
- 8. Riserva di proprietà
- La merce fornita rimane di proprietà del Venditore fino al saldo del prezzo d’acquisto. Questo è autorizzato ad apportare una iscrizione corrispondente nel registro dei patti di riserva della proprietà.
- Se l’Acquirente è in ritardo con il pagamento del prezzo d’acquisto, il Venditore è autorizzato a recedere dal contratto (dichiarazione di recesso) e a prendere possesso della merce.
- 9. Segretezza
- Salvo diversamente concordato per iscritto, le informazioni divulgate al Venditore in relazione agli ordini non sono confidenziali.
- Salvo diversamente concordato per iscritto, le informazioni divulgate al Venditore in relazione agli ordini non sono confidenziali.
- 10. Regolamento etico
- L’Acquirente ha il divieto di offrire o far pervenire ai collaboratori o rappresentanti del Venditore agevolazioni, altri vantaggi o donazioni di altro tipo.
- 11. Diritto applicabile e foro competente
- Per tutte le controversie sono competenti i tribunali svizzeri. Se non è previsto un foro competente vincolante, è competente il tribunale della sede del Venditore.
- Le presenti condizioni generali di fornitura e pagamento e i contratti che vengono stipulati sulla base delle stesse sono soggetti al diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
- 12. Disposizioni finali
- Per la vendita delle merci specificate dal Venditore si applicano esclusivamente le condizioni generali di fornitura e pagamento nella versione valida al momento della rispettiva stipula del contratto.
- Il Venditore si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento alle condizioni generali di fornitura e pagamento.
- Se singole disposizioni delle presenti condizioni generali di fornitura e pagamento dovessero essere o divenire inefficaci, questo non pregiudica la validità giuridica delle altre disposizioni.
Versione di ottobre 2022